Il principio della bigenitorialità
L’affidamento condiviso, introdotto con la Legge n. 54/2006, si fonda sul principio della bigenitorialità: il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Cosa prevede l’affidamento condiviso
Entrambi i genitori:
- Partecipano alle decisioni importanti per i figli
- Mantengono la responsabilità genitoriale
- Contribuiscono al mantenimento in proporzione al reddito
Decisioni ordinarie e straordinarie
Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, educazione religiosa) devono essere prese di comune accordo. Le decisioni ordinarie spettano al genitore che in quel momento è con il figlio.
Il collocamento prevalente
Anche nell’affidamento condiviso, il giudice stabilisce presso quale genitore i figli avranno la residenza prevalente, definendo i tempi di permanenza con l’altro genitore.
Quando si deroga all’affidamento condiviso
In casi eccezionali, quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.